Il presente Contratto Software as a Service (SaaS) (il "Contratto") è stipulato a partire dalla data indicata nel Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto allegato (la "Data di Decorrenza") tra Vianova SAS ("VIANOVA") con sede in Lieu dit En Bout, 71700 Tournus (FRANCIA), e il cliente indicato nel relativo Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto (il "Comune").
Il Contratto comprende e incorpora l'allegato Modulo d'ordine/Accordo di progetto con i relativi allegati e i presenti Termini e condizioni generali con gli allegati A B e C di seguito riportati. Esso contiene, tra l'altro, una licenza software, esclusioni di garanzia, limitazioni di responsabilità e limitazioni d'uso. Non avranno forza o effetto eventuali termini o accordi diversi in relazione allo stesso oggetto del presente Contratto, a meno che non siano materializzati per iscritto e firmati da entrambe le Parti dopo la Data di entrata in vigore. In caso di contraddizione, incoerenza o conflitto di interpretazione tra due o più clausole del Contratto, prevarranno i Termini e condizioni generali.
Considerando che
- Il Comune ha autorizzato una o più organizzazioni terze (i "Fornitori di Mobilità") a fornire servizi di mobilità sul proprio territorio, inclusi (ma non limitati a) servizi di autobus e treni, e-scooter, biciclette e motocicli in libertà e servizi di ride-sharing o ride-hailing ("Servizi di Mobilità"), che possono comportare la messa a disposizione di dispositivi di mobilità al pubblico da parte dei Fornitori di Mobilità su tale territorio ("Servizi di Mobilità"). A tal fine, i fornitori di mobilità hanno assunto impegni vincolanti con il Comune, concretizzati in una gara d'appalto o in un documento equivalente (la "Gara d'appalto").
- Il Comune desidera utilizzare i dati grezzi di mobilità relativi all'utilizzo dei Servizi di Mobilità ("Dati Grezzi di Mobilità") al fine di perseguire la digitalizzazione, l'abilitazione, la facilitazione o il potenziamento delle attività e delle politiche svolte sul proprio territorio, sia dal Comune stesso che attraverso i propri agenti, istituzioni pubbliche e venditori, in settori quali il trasporto pubblico e privato, la scuola, la polizia, la pianificazione urbana, la gestione delle infrastrutture cittadine, l'energia, l'acqua e la distribuzione di Internet ("Finalità del Comune").
- VIANOVA fornisce una serie di servizi digitali che consentono ai Comuni di ottenere analisi basate sui Dati Grezzi di Mobilità e su altri dati forniti dal Comune e/o dai Fornitori di Mobilità ("Mobility Insights") e di prendere decisioni basate su tali Mobility Insights. Tali servizi, come ulteriormente descritti all'Articolo 2 del presente Contratto, possono includere, a seconda del Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto, (i) il reperimento, l'hosting e la verifica dei Dati Grezzi di Mobilità dai Fornitori di Mobilità, (ii) la creazione di Mobility Insights attraverso gli strumenti e gli algoritmi proprietari di VIANOVA, (iii) la messa a disposizione del Comune di un accesso a una piattaforma di gestione dei dati personalizzata basata sul web, che consenta la visualizzazione dei Mobility Insights (la "Piattaforma di gestione"), e/o (iv) la messa a disposizione del Comune di un'interfaccia di programmazione applicativa che consenta di scaricare i Mobility Insights in formato digitale (l'"API").
- Il Comune ha scelto di acquisire tutti o alcuni di questi servizi in relazione ai Dati grezzi sulla mobilità, per meglio adempiere agli Scopi del Comune.
- Le Parti si sono incontrate per approfondire gli Scopi del Comune e l'ambiente informatico e cittadino del Comune. Il Comune ha fornito informazioni adeguate in merito alle proprie esigenze, compresa una serie di KPI azionabili consistenti in casi d'uso concreti, che il Comune intende realizzare come parte degli Scopi del Comune (i "Casi d'Uso del Comune") (come elencati nell'Allegato A), e VIANOVA ha fornito consulenza e documentazione adeguate in considerazione di ciò.
Le Parti hanno convenuto quanto segue
1. DEFINIZIONI
Oltre ai termini definiti in altre parti del presente Contratto, i termini che iniziano con una lettera maiuscola all'interno del presente Contratto, siano essi utilizzati in forma singolare o plurale, avranno la definizione fornita di seguito:
- Per "Amministratore" si intende l'Utente autorizzato designato individualmente e autorizzato dal Comune a gestire e supervisionare altri Utenti autorizzati e ad esercitare i diritti di amministrazione IT all'interno dell'organizzazione del Comune.
- "Utenti autorizzati" indica i dipendenti, gli agenti e gli appaltatori indipendenti del Comune che sono individualmente designati e autorizzati dal Comune ad accedere e utilizzare la Piattaforma di gestione ai sensi del presente Contratto.
- Per "guasto critico del servizio" si intende una situazione in cui i Servizi sono completamente indisponibili o non funzionanti;
- "Dati del Fornitore di Mobilità" indica qualsiasi dato o informazione fornita o resa disponibile a VIANOVA o al Comune da un Fornitore di Mobilità nel contesto del presente Accordo e/o delle Finalità del Comune. Per chiarezza, i Dati del Fornitore di Mobilità includono almeno i Dati Grezzi di Mobilità.
- "Dati del Comune" indica qualsiasi dato o informazione fornita o resa disponibile a VIANOVA dal Comune per consentire o facilitare la fornitura dei Servizi. Per chiarezza, i Dati del Comune non includono i Dati del Fornitore di Mobilità e i Dati relativi all'Utilizzo.
- Per "Guasto di un Servizio non critico" si intende una situazione in cui i Servizi sono parzialmente non disponibili o non funzionanti, oppure degradati o rallentati.
- "Servizi" indica i servizi che VIANOVA deve fornire al Comune ai sensi del presente Contratto, come specificamente elencati nel Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto.
- Per "guasto del servizio" si intende un guasto del servizio critico o un guasto del servizio non critico.
- "Termine" indica la durata del presente Contratto, come definita all'Articolo 8.1.
- Per "Dati relativi all'utilizzo" si intendono tutti i dati o le informazioni relativi o derivati dall'utilizzo effettivo della Piattaforma di gestione da parte degli Utenti autorizzati, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative alle decisioni prese e alle politiche elaborate attraverso le funzioni dedicate della Piattaforma di gestione.
2. FORNITURA DI SERVIZI
In base ai termini del presente Contratto, VIANOVA si adopererà in modo commercialmente ragionevole per fornire al Comune i Servizi come specificamente elencati nel Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto, soggetti ai termini e alle condizioni di cui al presente documento (a seconda dei casi).
2.1. Servizi di implementazione: VIANOVA assisterà il Comune nell'implementazione dei Servizi fornendo servizi di implementazione come meglio descritto nel Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto. Le Parti riconoscono che le date e i ritardi stabiliti in tale Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto, e più in generale nel presente Accordo, sono solo mere stime, dipendono dalla dovuta cooperazione del Comune e dei Fornitori di Mobilità e non sono in alcun caso vincolanti per VIANOVA. Il Comune dovrà debitamente e tempestivamente cooperare con VIANOVA per facilitare la fornitura di questi servizi di implementazione, anche attraverso la messa a disposizione di tutti i dati del Comune necessari e di persone di contatto e utenti autorizzati sufficientemente qualificati e costanti.
2.2. Recupero dei dati grezzi di mobilità: VIANOVA recupererà i dati grezzi di mobilità direttamente dai fornitori di mobilità. A tal fine, VIANOVA agirà sulla base dell'accordo del Comune con i Fornitori di Mobilità (come materializzato nella Gara). Pertanto, il Comune dovrà garantire che tale accordo consenta a VIANOVA di raccogliere legittimamente i Dati Grezzi di Mobilità direttamente dai Mobility Provider, attraverso le API dedicate dei Mobility Provider e in formato Mobility Data Specification ("MDS") o (se e solo se la fornitura di Dati di Mobilità in formato MDS non è accettata dai Mobility Provider) in qualsiasi formato simile a MDS o in formato GBFS. Nel caso in cui il Comune assuma un Mobility Provider che non è elencato nel Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto, il Comune dovrà adottare tutte le misure appropriate per consentire a VIANOVA di relazionarsi con tale Mobility Provider e di recuperare i suoi Dati di Mobilità Grezzi in conformità al presente Accordo, incluso (senza limitazione) fornendo spontaneamente a VIANOVA il nome, i dettagli di contatto e tutte le informazioni rilevanti relative al Mobility Provider (per iscritto).
2.3. Gestione e verifica dei dati: VIANOVA (i) ospiterà i Dati di Mobilità recuperati ai sensi del precedente articolo 2.2 in modo sicuro, utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative all'avanguardia, (ii) valuterà la completezza, l'accuratezza e il formato di tali Dati di Mobilità sulla base di metodi statistici e di informazioni rese disponibili dal Comune e/o dai Fornitori di Mobilità, e (iii) fornirà al Comune rapporti in tempo reale e/o storici relativi alla completezza, all'accuratezza e al formato di tali Dati di Mobilità, sulla base della valutazione di cui sopra, ad esempio attraverso avvisi in tempo reale sulla Piattaforma di Gestione. I precedenti (ii) e (iii) non potranno in alcun caso essere interpretati come un impegno personale, da parte di VIANOVA, in merito alla completezza, all'accuratezza o alla qualità dei Dati di Mobilità, essendo tale responsabilità esclusiva dei Fornitori di Mobilità.
2.4. Creazione di Mobility Insights: VIANOVA genererà Mobility Insights utilizzando i propri strumenti e algoritmi proprietari, sulla base dei Dati del Fornitore di Mobilità (inclusi i Dati Grezzi di Mobilità recuperati come da Articolo 2.2 di cui sopra). I Mobility Insights includono qualsiasi dato derivato o aggregato dai Dati del Fornitore di Mobilità, da solo o in combinazione con i Dati del Comune o altre informazioni altrimenti rese disponibili a VIANOVA, attraverso gli strumenti e gli algoritmi proprietari di VIANOVA, che includono algoritmi di machine-learning e altre soluzioni innovative, protette da IP. I Mobility Insights saranno resi disponibili al Comune attraverso la Piattaforma di Gestione. Il Comune riconosce e concorda che non avrà accesso agli strumenti e agli algoritmi proprietari di VIANOVA, ma solo ai Mobility Insights generati da questi, e solo per la durata del presente Contratto.
2.5. Accesso alla Piattaforma di Gestione: VIANOVA metterà la Piattaforma di Gestione a disposizione degli Utenti Autorizzati, come individualmente designati dal Comune, in conformità con l'Accordo sul Livello di Servizio (SLA) di cui all'Allegato A. Ciò richiede che il Comune (i) fornisca a VIANOVA il nome e l'indirizzo e-mail dell'Amministratore e (ii) fornisca a VIANOVA un elenco completo degli Utenti Autorizzati, compreso il loro indirizzo e-mail professionale, per la creazione dei loro account individuali. La Piattaforma di Gestione è un'applicazione basata sul web che consente agli Utenti Autorizzati di (i) visualizzare i Dati Grezzi di Mobilità e gli Insight di Mobilità, (ii) creare e applicare politiche geo-recintate attraverso funzioni dedicate della Piattaforma di Gestione, che possono includere, come applicabile, raccomandazioni automatiche di politiche emesse dagli strumenti e dagli algoritmi proprietari di VIANOVA basati sugli Insight di Mobilità ("Calls to Action" o "CTA"), e (iii) monitorare l'efficienza di tali politiche e la conformità dei Fornitori di Mobilità con esse attraverso KPI in tempo reale e storici. Il Comune riconosce e concorda che le CTA sono raccomandazioni puramente non vincolanti e che VIANOVA non può assumere alcun impegno in merito alla loro accuratezza rispetto alle specifiche situazioni ed esigenze del Comune; è esclusiva responsabilità del Comune valutare se seguire o meno tali raccomandazioni, anche attraverso la nomina di agenti del Comune sufficientemente qualificati e consigliati come Utenti Autorizzati. Il Comune è inoltre l'unico responsabile delle politiche elaborate e delle decisioni prese attraverso la Piattaforma di gestione e/o sulla base delle informazioni disponibili, nonché degli effetti e delle conseguenze di tali politiche e decisioni.
2.6. Accesso all'API: VIANOVA metterà l'API a disposizione anche degli Utenti Autorizzati, come individualmente designati dal Comune. L'API consiste in un'interfaccia che consente di scaricare i Mobility Insights in formato digitale, e quindi di conservare e riutilizzare tali Mobility Insights da parte degli Utenti Autorizzati in relazione agli scopi del Comune.
2.7. Servizi di supporto: In base ai termini del presente documento, VIANOVA fornirà al Comune ragionevoli servizi di supporto tecnico in conformità con i termini stabiliti nell'Allegato B.
3. RESTRIZIONI E RESPONSABILITÀ
3.1 Responsabilità di VIANOVA
Il Comune riconosce e concorda che la capacità di VIANOVA di fornire i Servizi in conformità al presente Contratto dipende direttamente dal fatto di avere accesso continuo e permanente a dati grezzi di mobilità accurati, aggiornati, sicuri e riutilizzabili dai Fornitori di Mobilità. VIANOVA non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui i Servizi siano interrotti, non disponibili o degradati o nel caso in cui i Dati dei Fornitori di Mobilità risultino incompleti, erronei, inaccurati, corrotti, inutilizzabili, non sicuri o non disponibili a causa del mancato o rifiutato accesso da parte di un Fornitore di Mobilità.
In ogni caso, la responsabilità di VIANOVA ai sensi del presente Contratto è limitata alla fornitura dei Servizi come descritto nell'Articolo 2 e in conformità con l'Accordo sul Livello di Servizio di cui all'Allegato A. Il Comune riconosce e concorda che la responsabilità di VIANOVA di fornire i Servizi ai sensi del presente Accordo è solo un obbligo di best effort, che dipende direttamente dagli impegni di livello di servizio dei venditori e dei fornitori di servizi di VIANOVA. VIANOVA non può assumere alcun impegno in merito all'accuratezza di Mobility Insights e CTA o alla loro capacità di soddisfare gli Scopi del Comune e/o di abilitare o facilitare i Casi d'Uso del Comune.
Il Comune riconosce e dichiara che VIANOVA ha adempiuto a tutti gli obblighi di informazione e consulenza applicabili al Comune, sulla base delle informazioni e della documentazione effettivamente fornite dal Comune in merito alle sue esigenze e al suo contesto, al suo ambiente informatico e cittadino e agli Scopi e Casi d'Uso del Comune, alla Data di Efficacia. Il Comune dovrà informare tempestivamente VIANOVA di qualsiasi cambiamento di quest'ultimo che possa influire sui Servizi dopo la suddetta Data di Efficacia, nel corso del Contratto.
3.2 Responsabilità del Comune
Il Comune dovrà garantire e rappresentare che il proprio accordo con ciascun Fornitore di Mobilità (come materializzato nella Gara) fornisce tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie a VIANOVA per accedere, raccogliere e utilizzare i loro Dati del Fornitore di Mobilità in relazione alle Finalità Comunali. A tal fine, il Comune dovrà garantire almeno che (i) ottenga una licenza da ciascun Fornitore di Mobilità che copra tutti gli usi attuali e futuri dei Dati Grezzi di Mobilità in relazione agli Scopi del Comune e (ii) che la licenza consenta al Comune di concedere a VIANOVA una sub-licenza della stessa portata e dello stesso contenuto, ai fini del presente Accordo.
Il Comune dovrà collaborare prontamente e costantemente con VIANOVA per facilitare la fornitura dei Servizi, tra cui (i) fornendo spontaneamente tutti i Dati del Comune necessari e utili in formato appropriato e riutilizzabile, (ii) nominando l'Amministratore come referente di VIANOVA per tutti gli aspetti pratici e tecnici relativi ai Servizi (in particolare i Servizi di Implementazione) (iii) notificando prontamente a VIANOVA qualsiasi anomalia identificata e (iv) assicurando che i Fornitori di Mobilità rispettino l'obbligo di fornire i Dati Grezzi di Mobilità a VIANOVA.
Il Comune dichiara, si impegna e garantisce che solo gli Utenti Autorizzati utilizzeranno i Servizi e che li utilizzeranno in conformità con le politiche standard pubblicate da VIANOVA allora in vigore (la "Politica"), con il presente Accordo, con il proprio accordo con i Fornitori di Mobilità (come concretizzato nella Gara, inclusa in particolare la licenza del Comune di accedere e utilizzare i Dati dei Fornitori di Mobilità) e con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Il Comune con la presente accetta di indennizzare e tenere indenne VIANOVA da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, transazione e spesa (inclusi, senza limitazioni, i costi e le spese legali) in relazione a qualsiasi reclamo o azione legale che derivi da una presunta violazione di quanto sopra o comunque dall'uso dei Servizi da parte del Comune. Sebbene VIANOVA non abbia alcun obbligo di monitorare l'uso dei Servizi da parte del Comune, VIANOVA può farlo e può proibire qualsiasi uso dei Servizi che ritiene possa essere (o presunto essere) in violazione di quanto sopra, anche rendendo la Piattaforma di Gestione non disponibile a uno o più specifici Utenti Autorizzati o a tutti e qualsiasi Utente Autorizzato.
Il Comune è responsabile dell'ottenimento e della manutenzione di qualsiasi apparecchiatura e dei servizi accessori necessari per connettersi, accedere o utilizzare in altro modo i Servizi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modem, hardware, server, software, sistemi operativi, reti, server web e simili (collettivamente le "Apparecchiature"). Il Comune sarà inoltre responsabile del mantenimento della sicurezza delle Apparecchiature, degli account e delle password degli Utenti Autorizzati (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le password degli Utenti Autorizzati sulla Piattaforma di Gestione), dei Dati del Comune durante la loro trasmissione a VIANOVA e di tutti gli usi della Piattaforma di Gestione e/o delle Apparecchiature con o senza la conoscenza o il consenso del Comune.
4. RISERVATEZZA
Ciascuna parte ("Parte ricevente") riconosce che l'altra parte ("Parte divulgatrice") ha divulgato o può divulgare informazioni commerciali, tecniche, finanziarie o altrimenti sensibili o strategiche relative all'attività della Parte divulgatrice nel contesto dell'Accordo ("Informazioni proprietarie"). Le Informazioni proprietarie di VIANOVA includono informazioni non pubbliche relative alle caratteristiche, al funzionamento e alle prestazioni dei Servizi. Le Informazioni proprietarie del Comune consistono in qualsiasi dato non pubblico del Comune.
La Parte ricevente si impegna: (i) a prendere ragionevoli precauzioni per proteggere tali Informazioni proprietarie e (ii) a non utilizzare o divulgare a terzi tali Informazioni proprietarie (ad eccezione di quanto necessario per l'esecuzione del presente Contratto, o di quanto specificamente autorizzato nel presente Contratto, o di quanto ordinato da autorità legalmente competenti, nel qual ultimo caso la Parte ricevente informerà tempestivamente la Parte divulgatrice, facendo il possibile per contestare l'ordine o per reindirizzare tali autorità alla Parte divulgatrice). Quanto sopra si applicherà per i cinque (5) anni successivi alla divulgazione delle rispettive Informazioni proprietarie, indipendentemente dalla fine del presente Contratto. Non si applicherà, tuttavia, a qualsiasi Informazione Proprietaria che la Parte Ricevente possa documentare (i) sia o diventi generalmente disponibile al pubblico, o (ii) fosse in suo possesso o a sua conoscenza prima di riceverla dalla Parte Divulgatrice, o (iii) le sia stata legittimamente divulgata senza restrizioni da una terza parte, o (iv) sia stata sviluppata in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza utilizzare alcuna Informazione Proprietaria della Parte Divulgatrice.
5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE (IP)
5.1 Il PI di VIANOVA
La Piattaforma di Gestione, gli strumenti e gli algoritmi utilizzati per la creazione dei Mobility Insights, nonché i Mobility Insights stessi e tutti i codici sorgente, il software, i programmi, le applicazioni, i metodi di business e la documentazione utilizzati, acquisiti o sviluppati da VIANOVA nel contesto della fornitura dei Servizi, sono di proprietà propria ed esclusiva di VIANOVA.
Fermo restando quanto sopra, VIANOVA concede al Comune una licenza non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile per l'utilizzo del software che gestisce la Piattaforma di Gestione (il "Software") e Mobility Insights, tale licenza è strettamente limitata alla misura necessaria per l'utilizzo dei Servizi in conformità con il presente Contratto, e solo per la Durata.
In ogni caso, il Comune non potrà, direttamente o indirettamente, (i) decodificare, decompilare, disassemblare o tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente, il codice oggetto o la struttura sottostante, le idee, l'interfaccia utente, il look and feel, il know-how del Software, la documentazione o i dati relativi ai Servizi, (ii) modificare, tradurre o creare opere derivate basate sul Software, (iii) combinare o associare il Software con altri software o apparecchiature, salvo quanto specificamente autorizzato da VIANOVA, (iv) utilizzare i Servizi o il Software per scopi di timesharing o service bureau o comunque a beneficio di terzi, o (v) commercializzare, divulgare o sub-licenziare i Servizi o il Software a terzi, o fornire l'accesso alla Piattaforma di gestione a qualsiasi persona diversa dagli Utenti autorizzati. VIANOVA si riserva il diritto esclusivo di apportare qualsiasi patch o aggiornamento al Software e di fornire una versione di backup del Software, come VIANOVA riterrà necessario per fornire i Servizi.
VIANOVA manterrà il Comune indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi derivante dalla violazione da parte del Software dei diritti di proprietà intellettuale di tali terzi, a condizione che VIANOVA sia (i) prontamente informata di ogni e qualsiasi minaccia, reclamo e procedimento ad esso correlato e (ii) riceva un'assistenza ragionevole e l'opportunità di assumere il controllo esclusivo della difesa e della risoluzione (VIANOVA non sarà responsabile per qualsiasi risoluzione che non approvi per iscritto).
L'obbligo di cui sopra non si applica a porzioni o componenti dei Servizi (i) non forniti da VIANOVA, (ii) realizzati in tutto o in parte secondo le specifiche del Comune, (iii) modificati dopo la consegna da parte di VIANOVA, (iv) combinati con altri prodotti, processi o materiali qualora la presunta violazione si riferisca a tale combinazione. L'obbligo di cui sopra non si applica nemmeno nel caso in cui (v) il Comune continui l'attività di presunta violazione dopo averne ricevuto notifica o dopo essere stato informato delle modifiche che avrebbero evitato la presunta violazione, o (vi) l'uso dei Servizi da parte del Comune non sia strettamente conforme al presente Contratto.
Se, a causa di un reclamo di violazione, i Servizi sono ritenuti da un tribunale di giurisdizione competente essere o sono ritenuti da VIANOVA essere in violazione, VIANOVA può, a sua discrezione e a sue spese, (i) sostituire o modificare i Servizi in modo che non siano in violazione, (ii) ottenere per il Comune una licenza per continuare a utilizzare i Servizi, o (iii) se nessuno dei precedenti è commercialmente praticabile, risolvere il presente Contratto e i diritti del Comune qui sotto e fornire al Comune un rimborso di qualsiasi Canone prepagato e non utilizzato.
VIANOVA autorizza il Comune ad utilizzare il proprio marchio, nome e logo come mezzo per fare riferimento alla collaborazione delle Parti in relazione ai Casi d'Uso del Comune.
5.2 IP del Comune
Il Comune è titolare di tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai Dati del Comune. Fermo restando quanto sopra, VIANOVA avrà il diritto di raccogliere e analizzare i Dati del Comune e qualsiasi altra informazione necessaria per la fornitura, l'uso e le prestazioni dei Servizi (come le informazioni relative ai sistemi e alle tecnologie del Comune), e VIANOVA sarà libera (durante e dopo il Periodo) di (i) utilizzare tali informazioni e Dati del Comune per migliorare e potenziare i Servizi e per altri scopi di sviluppo, diagnostica e correttiva in relazione ai Servizi e ad altri prodotti e servizi di VIANOVA, e (ii) divulgare tali informazioni e Dati del Comune (ad eccezione delle Informazioni proprietarie di cui all'Articolo 5) esclusivamente in forma aggregata in relazione alla propria attività.
Il Comune manterrà VIANOVA indenne da qualsiasi rivendicazione o responsabilità nei confronti di terzi derivante dal trattamento e dall'utilizzo da parte di VIANOVA dei Dati del Comune nel contesto della fornitura dei Servizi.
Il Comune autorizza VIANOVA a utilizzare i propri marchi, nomi e loghi come riferimento commerciale e a fare riferimento alla collaborazione delle Parti nell'ambito della promozione dei Servizi.
6. PROTEZIONE DEI DATI
Le Parti riconoscono che la fornitura dei Servizi può richiedere a VIANOVA la raccolta e/o il trattamento di dati personali come definiti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").
In effetti, i dati di mobilità grezzi, in particolare, possono contenere dati personali nella misura in cui includono identificatori unici di dispositivi di mobilità. D'altro canto, le Parti riconoscono che i Mobility Insights non sono di per sé dati personali, in quanto non includono alcun identificatore univoco e non consentono la reidentificazione delle persone. Qualsiasi combinazione e/o associazione di Mobility Insights con altre informazioni che consentirebbero tale re-identificazione esula dall'ambito dei Servizi proposti da VIANOVA ai sensi del presente Contratto e sarà eseguita a rischio e spese del Comune.
Per le attività di trattamento dei dati personali svolte nell'ambito del presente Accordo, le Parti convengono che il Comune si qualifica come titolare del trattamento e VIANOVA come responsabile del trattamento. Tali attività di trattamento saranno svolte in conformità all'Allegato F del presente Accordo (Accordo sul trattamento dei dati ("Termini GDPR")).
7. PAGAMENTO DELLE TASSE
Il Comune pagherà a VIANOVA i corrispettivi applicabili in quel momento, come descritto nel Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto e ulteriormente dettagliato nell'Allegato C ("Corrispettivi"). VIANOVA fatturerà i corrispettivi mediante l'invio di fatture mensili al Comune. Se l'utilizzo dei Servizi da parte del Comune supera la Capacità di Servizio stabilita nel Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto o altrimenti richiede il pagamento di canoni aggiuntivi (secondo i termini del presente Contratto), il Comune accetta di pagare per tale utilizzo aggiuntivo; i rispettivi canoni aggiuntivi saranno aggiunti all'importo della rispettiva fattura mensile.
Il Comune dovrà pagare tutte le fatture entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della fattura. Qualora il Comune non paghi alcun importo entro tale periodo di 30 giorni, VIANOVA avrà il diritto di sospendere l'accesso del Comune ai Servizi fino al ricevimento di un pagamento completo. Gli importi non pagati sono soggetti a un addebito finanziario dell'1,5% al mese su qualsiasi saldo in sospeso, o al massimo consentito dalla legge, se inferiore, più tutte le spese di riscossione e possono comportare la cessazione immediata del Servizio. Il Comune sarà responsabile del pagamento di tutte le imposte associate all'acquisto e all'utilizzo dei Servizi.
Qualsiasi reclamo o contestazione relativi a Corrispettivi o fatture devono essere notificati dal Comune a VIANOVA ai sensi dell'Articolo 12.6 entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di chiusura del primo estratto conto di fatturazione in cui è apparso l'errore o il problema; qualsiasi reclamo o richiesta ricevuti dopo tale periodo di 60 giorni non saranno considerati preclusi.
VIANOVA può rivedere i corrispettivi ad ogni nuovo termine, a condizione che ne informi il Comune almeno tre (3) mesi prima della scadenza del termine in corso, dando così al Comune la possibilità di opporsi al rinnovo del Contratto. Le tariffe riviste inizieranno ad essere applicate dal primo giorno del nuovo Periodo.
I corrispettivi stabiliti nel presente Contratto non comprendono le imposte. Il Comune è responsabile del pagamento di tutte le imposte applicabili nell'ambito della fornitura dei Servizi.
8. TERMINE E RISOLUZIONE
8.1 Termine
Il presente Accordo viene stipulato a partire dalla Data di Entrata in vigore, per la Durata specificata nel Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto. Esso sarà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni alla fine del Periodo (ad eccezione della revisione dei Corrispettivi come stabilito nell'Articolo 7 di cui sopra), a meno che il Comune non abbia notificato a VIANOVA la sua intenzione di non rinnovare l'Accordo in conformità all'Articolo 12.6 di cui sotto almeno due (2) mesi prima della fine del Periodo in corso.
In via eccezionale, nel contesto di un'"Offerta Pilota", la Durata iniziale può essere più breve delle successive Condizioni rinnovate e/o non tacitamente rinnovabile, nel qual caso il Modulo d'Ordine/Accordo di Progetto dovrà riportare una chiara e specifica indicazione di (i) durata della Durata iniziale, (ii) durata delle successive Condizioni rinnovate e (iii) rinnovo tacito o meno della Durata iniziale.
8.2 Risoluzione per convenienza
Il Comune può rescindere il presente Contratto per convenienza in qualsiasi momento durante un determinato Periodo. In tal caso, il Comune pagherà a VIANOVA tutti i Canoni e i canoni aggiuntivi (se applicabili) per il Periodo in corso e non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo di sorta.
8.3 Risoluzione per violazione
Oltre a qualsiasi altro rimedio, ciascuna delle Parti può risolvere il presente Accordo con un preavviso di trenta (30) giorni (o senza preavviso nel caso in cui la violazione consista nel mancato pagamento dei corrispettivi dovuti da parte del Comune), se l'altra Parte viola materialmente uno qualsiasi dei termini o delle condizioni del presente Accordo. Il Comune pagherà per intero i Servizi fino all'ultimo giorno di fornitura degli stessi.
8.4 Fine dell'accordo
Al termine del presente Contratto, sia in caso di risoluzione che al termine della Durata, il Comune perderà ogni accesso ai Servizi, inclusi in particolare la Piattaforma di Gestione e i Mobility Insights. VIANOVA metterà a disposizione del Comune tutti i Dati del Comune e i Dati grezzi di mobilità raccolti da VIANOVA durante il Contratto per il recupero elettronico per un periodo di trenta (30) giorni, dopodiché VIANOVA cancellerà tali Dati del Comune e Dati grezzi di mobilità.
Tuttavia, VIANOVA avrà il diritto di conservare, anche dopo la scadenza del presente Contratto, (i) tutti i Mobility Insights, (ii) tutti i Dati Relativi all'Utilizzo e, in deroga all'ultimo paragrafo, (iii) i Dati Grezzi di Mobilità anonimizzati, e di riutilizzare tali Mobility Insights, Dati Relativi all'Utilizzo e Dati Grezzi di Mobilità anonimizzati per le proprie attività e finalità, che dovranno essere compatibili con le Finalità del Comune, e potranno includere finalità quali l'ottimizzazione dei prodotti e servizi di VIANOVA e l'analisi di mercato.
Tutte le clausole del presente Contratto che, per loro natura, dovrebbero sopravvivere alla cessazione del rapporto, comprese, a titolo esemplificativo, gli obblighi di riservatezza (Articolo 4), i diritti di pagamento maturati (Articolo 7), le esclusioni di garanzia (Articolo 9), gli obblighi di non concorrenza (Articolo 10) e le limitazioni di responsabilità (Articolo 11).
9. GARANZIA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
VIANOVA compirà sforzi ragionevoli, coerenti con gli standard industriali prevalenti, per mantenere i Servizi in modo da ridurre al minimo gli errori e le interruzioni nei Servizi ed eseguirà i Servizi di Implementazione in modo professionale e a regola d'arte. I Servizi possono essere temporaneamente indisponibili per manutenzione programmata o per manutenzione di emergenza non programmata, sia da parte di VIANOVA che di fornitori terzi, o a causa di altre cause al di fuori del ragionevole controllo di VIANOVA, ma VIANOVA farà ogni ragionevole sforzo per fornire un preavviso per iscritto o via e-mail di qualsiasi interruzione programmata del servizio.
TUTTAVIA, VIANOVA NON GARANTISCE CHE I SERVIZI SARANNO ININTERROTTI O PRIVI DI ERRORI, NÉ FORNISCE ALCUNA GARANZIA SUI RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI DALL'USO DEI SERVIZI. AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE SEZIONE. I SERVIZI E I SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E VIANOVA DECLINA, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI, TUTTE LE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IL COMUNE È L'UNICO ED ESCLUSIVO RESPONSABILE DI GARANTIRE CHE I SERVIZI, GLI SCOPI DEL COMUNE, I CASI D'USO DEL COMUNE E L'USO EFFETTIVO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI AUTORIZZATI SIANO CONFORMI ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI A CUI È SOGGETTO, COME AD ESEMPIO LE LEGGI SULLA PROTEZIONE DEI DATI, I REGOLAMENTI SUGLI OPEN DATA, I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, I REGOLAMENTI SULLE GARE D'APPALTO E IL DIRITTO PUBBLICO; IL COMUNE TERRÀ INDENNE VIANOVA DA QUALSIASI RECLAMO, SANZIONE O RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA CIÒ.
10. NON CONCORRENZA
Il Comune si impegna (i) a non sviluppare, registrare, promuovere, commercializzare, offrire o rendere disponibile con qualsiasi mezzo, indipendentemente o insieme ad altri, da solo o tramite terzi, qualsiasi prodotto o servizio concorrente rispetto ai Servizi nel loro complesso, a qualsiasi parte dei Servizi, a Mobility Insights e/o alla Piattaforma di gestione. Il Comune si impegna inoltre (ii) a non assumere alcun membro del personale di VIANOVA coinvolto nella concezione, nello sviluppo, nella commercializzazione e/o nella fornitura dei Servizi.
Tali obblighi di non concorrenza si applicheranno per l'intero Periodo e per altri tre (3) anni dopo la fine del Periodo. La violazione di tali obblighi sarà sanzionata con una penale di 100.000,00 euro (clause pénale), fatto salvo l'eventuale risarcimento che VIANOVA potrebbe richiedere.
11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Fatte salve le ulteriori limitazioni previste dal presente Accordo, la responsabilità di VIANOVA sarà limitata all'indennizzo dei danni diretti e delle perdite subite personalmente dal Comune in conseguenza della violazione intenzionale dell'Accordo da parte di VIANOVA, nella misura in cui tali danni erano prevedibili alla Data di Efficacia. La responsabilità di VIANOVA non coprirà in nessun caso eventuali perdite commerciali, danni di reputazione o di immagine o perdite di opportunità subite dal Comune o da terzi. In ogni caso, la responsabilità di VIANOVA ai sensi del presente Accordo non supererà l'importo delle Commissioni effettivamente pagate dal Comune durante gli ultimi sei (6) mesi del Periodo in corso (senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore limitazione stipulata altrove nel presente Accordo). VIANOVA non sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi violazione, danno o pregiudizio causato o aggravato (i) da terzi, (ii) dal comportamento doloso, dalla grave negligenza, dalla violazione del presente Accordo o dalla violazione di qualsiasi legge da parte del Comune o degli Utenti Autorizzati, o (iii) da un caso di forza maggiore.
Le Parti concordano e dichiarano che l'importo dei Corrispettivi è calcolato in considerazione di tutte le limitazioni, restrizioni e rinunce in relazione alla responsabilità di VIANOVA ai sensi del presente Contratto, che in quanto tali riflettono la distribuzione del costo-rischio reciprocamente accettabile come concordato dalle Parti.
12. VARIE
12.1. Accordo sulla prova: Le Parti concordano che i log e gli altri dati elettronici memorizzati sui sistemi informatici di VIANOVA prevarranno, come prova, per tutte le questioni relative all'esecuzione del presente Contratto, a meno che non si dimostrino altrimenti errati, falsificati, corrotti o incompleti.
12.2. Invalidità: se una qualsiasi disposizione del presente Contratto è ritenuta inapplicabile o non valida, tale disposizione sarà limitata o eliminata nella misura minima necessaria affinché il presente Contratto rimanga altrimenti pienamente valido ed efficace e applicabile.
12.3. Non trasferibilità: Il presente Accordo non è cedibile, trasferibile o sublicenziabile da parte del Comune se non previo consenso scritto di VIANOVA. VIANOVA può trasferire e cedere qualsiasi suo diritto e obbligo ai sensi del presente Accordo senza il consenso del Comune.
12.4. Intero accordo: Il presente Contratto è la dichiarazione completa ed esclusiva dell'intesa reciproca delle parti e sostituisce e annulla tutti i precedenti accordi scritti e orali, le comunicazioni e le altre intese relative all'oggetto del presente Contratto; tutte le rinunce e le modifiche devono essere effettuate per iscritto e firmate da entrambe le parti, salvo quanto diversamente previsto nel presente documento.
12.5. Indipendenza: Il presente Accordo non crea alcuna agenzia, partnership, joint venture o impiego e il Comune non ha alcuna autorità di alcun tipo per vincolare VIANOVA in alcun modo.
12.6. Comunicazioni: Tutte le notifiche ai sensi del presente Contratto saranno effettuate per iscritto e si riterranno debitamente fornite (i) al momento della ricezione, se consegnate personalmente; (ii) al momento della conferma elettronica della ricezione, se trasmesse tramite fax o e-mail; (iii) il giorno successivo all'invio, se spedite per la consegna il giorno successivo tramite un servizio di consegna notturno riconosciuto; e (iv) al momento della ricezione, se inviate tramite posta certificata o raccomandata, con ricevuta di ritorno.
12.7. Giurisdizione e legge applicabile: QUALSIASI RIVENDICAZIONE O CONTROVERSIA DERIVANTE DA O RELATIVA ALL'ESISTENZA, ALLA VALIDITÀ, ALL'INTERPRETAZIONE O ALL'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO SARÀ SOGGETTA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI DI ZURIGO (SVIZZERA) E SARÀ RISOLTA DA QUESTI ULTIMI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE ESCLUSIVA DELLE LEGGI DELLA SVIZZERA. LE PARTI CONCORDANO CHE LA VERSIONE INGLESE DEL PRESENTE ACCORDO, COME RESA DISPONIBILE DA VIANOVA SU PRIMA RICHIESTA DEL COMUNE, PREVARRÀ COME PROVA E IN CASO DI CONFLITTO DI INTERPRETAZIONE, A MENO CHE NON SI DIMOSTRI ERRATA, FALSIFICATA O INCOMPLETA.
ESPOSIZIONE A
ACCORDO SUL LIVELLO DI SERVIZIO (SLA)
I Servizi si impegneranno in modo commercialmente ragionevole, a condizione che i fornitori e i fornitori di servizi di VIANOVA si impegnino a garantire che i Servizi siano disponibili al 99,9%, misurato mensilmente, esclusi i giorni festivi e i fine settimana e la manutenzione programmata. Se il Comune richiede la manutenzione durante questi orari, qualsiasi calcolo di uptime o downtime escluderà i periodi interessati da tale manutenzione. Inoltre, qualsiasi tempo di inattività derivante da interruzioni di connessioni o utenze di terzi o da altre ragioni al di fuori del controllo di VIANOVA sarà anch'esso escluso da tale calcolo.
L'unico ed esclusivo rimedio del Comune, e l'intera responsabilità di VIANOVA, in relazione alla disponibilità del Servizio sarà che per ogni periodo di inattività di durata superiore a tre ore, VIANOVA accrediterà al Comune il 3% dei corrispettivi del Servizio per ogni periodo di 60 o più minuti consecutivi di inattività; fermo restando che non maturerà più di un tale accredito al giorno.
Il tempo di inattività inizierà a maturare non appena il Comune (con notifica a VIANOVA) riconosce che si sta verificando un tempo di inattività e continuerà fino al ripristino della disponibilità dei Servizi. Al fine di ricevere il credito di downtime, il Comune deve notificare per iscritto a VIANOVA entro 24 ore dal momento del downtime, e la mancata comunicazione di tale notifica farà decadere il diritto a ricevere il credito di downtime. Tali crediti non possono essere riscattati in denaro e non sono cumulabili oltre un totale di crediti per una (1) settimana di Canoni di Servizio in un (1) mese di calendario in ogni caso. VIANOVA applicherà un credito solo al mese in cui si è verificato l'incidente. Il blocco da parte di VIANOVA delle comunicazioni di dati o di altri Servizi in conformità alle sue politiche non sarà considerato come un fallimento di VIANOVA nel fornire adeguati livelli di servizio ai sensi del presente Accordo.
ESPOSIZIONE B
TERMINI DI SUPPORTO
1. SUPPORTO TECNICO
VIANOVA fornirà Supporto Tecnico al Comune sia per telefono che per posta elettronica nei giorni feriali durante l'orario 9:00-17:00 GMT+1, con l'esclusione dei giorni festivi ("Orario di Supporto").
Il Comune può avviare un ticket di Supporto Tecnico durante l'Orario di Supporto chiamando il numero (+33) 6 17 87 49 21 o in qualsiasi momento inviando un'email a support@vianova.io. Un numero svizzero sarà aggiunto prima dell'inizio del pilota.
VIANOVA farà ogni sforzo commercialmente ragionevole per rispondere a tutti i ticket di Supporto Tecnico entro un (1) giorno lavorativo. I ticket di Supporto Tecnico che richiedono la correzione di Guasti del Servizio da parte di VIANOVA saranno trattati in conformità con l'articolo successivo.
2. MANUTENZIONE CORRETTIVA (GUASTI DI SERVIZIO)
I disservizi devono essere segnalati a VIANOVA utilizzando il Supporto Tecnico messo a disposizione nei termini e nelle condizioni di cui sopra. VIANOVA correggerà i Guasti del Servizio nello stesso ordine in cui sono stati segnalati dal Comune, dando priorità ai Guasti del Servizio critici. I guasti al servizio causati o aggravati da (i) azioni dolose o gravemente negligenti degli Utenti autorizzati, (ii) combinazione, associazione o interazione del Software con software o apparecchiature non compatibili, (iii) utilizzo dei Servizi da parte di persone diverse dagli Utenti autorizzati, (iv) modifica del Software da parte del Comune o (v) qualsiasi violazione o tentativo di violazione del presente Contratto non sono coperti dalle presenti Condizioni di assistenza; VIANOVA si riserva il diritto di addebitare al Comune costi aggiuntivi per la gestione di tali situazioni. Gli interventi in loco saranno addebitati al costo reale, comprese le spese di viaggio.
ESPOSIZIONE C
ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI ("TERMINI GDPR")
Il presente Accordo sul trattamento dei dati ("DPA") è parte integrante del Contratto. Esso ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali nell'ambito del Contratto avvenga nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
1. DEFINIZIONI E QUALIFICHE
Salvo ove esplicitamente indicato diversamente nel presente DPA, i termini "Norme vincolanti d'impresa", "Titolare del trattamento", "Violazione dei dati", "Soggetti interessati", "Autorità di controllo dei dati", "Dati personali", "Trattamento" e "Responsabile del trattamento" avranno nel presente DPA lo stesso significato che hanno nel GDPR. I termini definiti nei Termini e Condizioni Generali avranno il significato ivi assegnato.
Inoltre, i seguenti termini avranno il seguente significato:
- "Leggi applicabili in materia di protezione dei dati" indica tutte le leggi, i regolamenti e le altre norme nazionali, dell'UE o internazionali applicabili al trattamento dei dati personali nel contesto dell'Accordo, tra cui in particolare il GDPR e tutte le leggi nazionali in materia di protezione dei dati degli Stati membri dell'UE emanate per integrare o specificare le disposizioni del GDPR, nonché tutte le leggi, i regolamenti e le altre norme nazionali, dell'UE o internazionali applicabili al trattamento dei dati di comunicazione elettronica, all'uso di tecnologie di tracciamento come i cookie e al marketing diretto (generalmente noto come "PECR"), a seconda dei casi.
- "Paese terzo": indica qualsiasi paese che non fa parte dello Spazio economico europeo.
Per tutti e qualsiasi Trattamento effettuato nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo, le Parti riconoscono espressamente che il Comune è il Titolare del Trattamento e VIANOVA è un Responsabile del Trattamento.
2. AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AFFIDATE
Ai soli fini dell'esecuzione dell'Accordo, il Comune autorizza VIANOVA ad effettuare il Trattamento dei Dati Personali Affidati come di seguito specificato ("Attività di Trattamento Affidate"):
- Scopo delle attività di trattamento affidate: fornire i Servizi come meglio descritto nel presente Contratto.
- Categorie di soggetti interessati: Clienti dei fornitori di servizi di mobilità, ossia gli utenti dei servizi di mobilità, e qualsiasi altra persona fisica vivente identificata o identificabile attraverso o sulla base dei dati personali affidati.
- Categorie di dati personali affidati:
- Dati di mobilità grezzi, costituiti da identificatori univoci del dispositivo di mobilità e informazioni sul viaggio (ora di inizio, ora di arrivo, coordinate GPS del punto di partenza e del punto di arrivo, distanza e durata del viaggio) in formato MDS, simile a MDS o GBFS.
- Tutti gli altri dati personali contenuti nei dati del Comune o del fornitore di servizi di mobilità.
- Natura delle attività di trattamento affidate: tutte le attività di trattamento necessarie per fornire i Servizi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) la raccolta dei Dati personali affidati dai Fornitori di mobilità e/o dal Comune, (ii) l'hosting dei Dati personali affidati e (ii) l'aggregazione dei Dati personali affidati per generare Mobility Insights.
- Durata delle attività di trattamento affidate: il presente DPA viene stipulato e rimarrà in vigore fino alla completa cancellazione o alla completa restituzione di tutti i dati personali affidati al Comune in conformità con l'articolo 3.1.9 di cui sopra.
VIANOVA informerà il Comune di qualsiasi cambiamento nelle condizioni di svolgimento delle proprie attività che possa modificare o comunque incidere in qualche modo sulle specifiche delle Attività di Trattamento Affidate di cui al presente Articolo 2.
3. OBBLIGHI DI VIANOVA
3.1. Trattamento su istruzioni documentate del Comune: VIANOVA tratterà i Dati Personali Affidati solo su istruzioni documentate del Comune, anche per quanto riguarda il trasferimento dei Dati Personali Affidati a Paesi Terzi, a meno che non sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dal diritto interno di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea a cui VIANOVA è soggetta; in tal caso, VIANOVA informerà il Comune di tale requisito legale prima di darvi seguito, a meno che tale legge non vieti tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico. Le Parti riconoscono che il presente DPA, e l'Accordo in generale, costituiscono le istruzioni documentate del Comune ai fini del presente Articolo 3.1.
3.2. Assistenza di VIANOVA al Comune: Se applicabile, VIANOVA adotterà le misure appropriate per assistere il Comune nell'adempimento dei seguenti obblighi del GDPR: (i) obbligo del Comune di gestire e rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati (articolo 12 GDPR), (ii) obblighi del Comune relativi alla sicurezza delle Attività di Trattamento Affidate (articolo 32 GDPR) e alla notifica delle Violazioni dei Dati (articoli 33 e 34 GDPR), e (iii) obblighi del Comune di condurre Valutazioni d'Impatto sulla Privacy (PIA) e consultazioni delle Autorità di Controllo (articoli 35 e 36 GDPR). Tale assistenza sarà subordinata alla condizione che il Comune non sia in grado di adempiere ai rispettivi obblighi con mezzi propri o tramite gli stessi Mobility Provider, nonché alle competenze, ai mezzi, alle disponibilità e alle risorse proprie di VIANOVA. In particolare, VIANOVA reindirizzerà qualsiasi richiesta ricevuta da un Interessato al Comune e non risponderà in nessun caso a tale richiesta da sola.
3.3. Sicurezza delle attività di trattamento affidate: VIANOVA adotterà le opportune misure tecniche, logiche e organizzative in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei Dati personali affidati in relazione (i) all'attuale stato dell'arte e (ii) a una ragionevole valutazione del livello di rischio delle Attività di trattamento affidate, come descritto al precedente articolo 2 e/o nelle istruzioni documentate del Comune. Le misure di sicurezza in vigore alla Data di entrata in vigore comprendono: aggregazione dei Dati personali affidati in Mobility Insights per impedire la reidentificazione; revisione della privacy per le nuove funzionalità; rigoroso controllo degli accessi e segregazione dei dati; autenticazione a più fattori; controllo degli accessi basato sui ruoli; gestione della segretezza; crittografia dei Dati personali affidati a riposo e in transito; isolamento dei servizi e firewall; registri di audit immutabili; scansioni delle vulnerabilità; rilevamento delle intrusioni.
3.4. Riservatezza dei Dati Personali Affidati: VIANOVA adotterà misure appropriate per limitare l'accesso ai Dati personali affidati alle sole persone tra i suoi dipendenti e Responsabili del trattamento che hanno bisogno di accedervi per svolgere le loro missioni nel contesto dell'esecuzione dell'Accordo ("Destinatari autorizzati"). VIANOVA farà in modo che tutti i Destinatari Autorizzati siano vincolati da adeguati obblighi di riservatezza in relazione ai Dati Personali Affidati, sia attraverso Accordi di Non Divulgazione, sia attraverso obblighi di riservatezza applicabili per legge, per legge o per regolamento imposti ai Destinatari Autorizzati. Nel caso in cui a VIANOVA venga ordinato da qualsiasi giurisdizione, autorità, amministrazione o altro agente pubblico ("Autorità") di fornire l'accesso ai Dati Personali Affidati, VIANOVA adotterà misure appropriate per garantire la riservatezza dei Dati Personali Affidati, come ad esempio le seguenti:
- VIANOVA dovrà notificare al Comune l'ordine (se e nella misura in cui tale notifica non sia esplicitamente vietata dall'ordine stesso o da leggi o regolamenti applicabili) e conformarsi alle istruzioni documentate del Comune in relazione a tale ordine;
- Oppure, a propria discrezione, VIANOVA utilizzerà mezzi ragionevoli per (i) reindirizzare l'Autorità al Comune, (ii) opporsi al divieto di notificare al Comune l'ordine, o (iii) opporsi alla validità o alla legittimità dell'ordine.
In ogni caso, qualora la comunicazione dei Dati Personali Affidati all'Autorità comporti il trasferimento dei Dati Personali Affidati in un Paese Terzo, VIANOVA informerà tempestivamente il Comune.
3.5. Controlli e verifiche: VIANOVA fornirà al Comune, su ragionevole richiesta del Comune, prove adeguate della sua conformità al presente DPA e alle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Tali prove possono consistere in certificati o dichiarazioni giurate di terzi professionisti, o in rapporti di audit effettuati da VIANOVA stessa. Qualora le prove fornite da VIANOVA appaiano insufficienti, il Comune potrà scegliere di condurre o far condurre a terzi ("Auditor Terzi") un audit delle Attività di Trattamento Affidate al fine di verificare la conformità di VIANOVA al presente DPA e alle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati. Gli audit di cui al presente Articolo 3.5 possono essere condotti solo nei consueti orari di lavoro di VIANOVA e sono subordinati alla notifica da parte del Comune a VIANOVA della sua intenzione di condurre un audit almeno due (2) settimane prima dell'inizio delle operazioni di audit. La notifica comprenderà la designazione delle persone o degli enti incaricati dal Comune di condurre l'audit. Nel caso in cui l'audit sia condotto da un Revisore terzo, il Comune garantisce che tale Revisore terzo offre sufficienti garanzie in termini di riservatezza per quanto riguarda le informazioni a cui potrebbe accedere durante l'audit. VIANOVA può opporsi alla designazione di un determinato Revisore Terzo se, per ragioni legate alla sua particolare situazione (ad esempio se il Revisore Terzo è un concorrente di VIANOVA, o se il Revisore Terzo non sembra offrire sufficienti garanzie in termini di riservatezza), la conduzione dell'audit da parte di tale Revisore Terzo potrebbe causare un danno a VIANOVA. Tutte e tutte le informazioni a cui il Comune e/o un Revisore Terzo accedono ai sensi del presente Articolo 3.5 saranno considerate informazioni proprietarie di VIANOVA ai sensi del presente Accordo.
3.6. Violazioni dei dati: In caso di violazione dei dati che si verifichi su mezzi di trattamento propri di VIANOVA e che coinvolga i Dati Personali Affidati, VIANOVA (i) notificherà prontamente al Comune e gli fornirà informazioni adeguate in merito a tale violazione dei dati, e adotterà e/o proporrà al Comune misure appropriate al fine di (ii) identificare l'origine, la natura, la portata e le conseguenze della violazione dei dati, (iii) porre rimedio alla violazione dei dati e (iv) limitare o neutralizzare le conseguenze della violazione dei dati.
3.7. Sub-elaborazione: VIANOVA può subappaltare tutte o parte delle attività di trattamento affidate ad altri Responsabili del trattamento ("Sub-Processori") elencati nella tabella seguente. Nel caso in cui VIANOVA desideri aggiungere o sostituire uno di tali Subprocessori, potrà farlo in conformità ai seguenti passaggi: VIANOVA notificherà al Comune la modifica prevista; il Comune potrà opporsi a tale modifica entro quaranta (40) giorni dalla notifica, sulla base di motivi imperativi relativi alla sicurezza dei Dati Personali Affidati e/o al rispetto delle Leggi Applicabili in materia di Protezione dei Dati; in assenza di tale obiezione entro il termine di 40 giorni, VIANOVA potrà legittimamente procedere alla modifica prevista. Qualora il Comune si opponga entro il suddetto termine e le Parti non siano d'accordo sui motivi di tale obiezione, il Comune avrà il diritto di risolvere l'Accordo per convenienza. In ogni caso, VIANOVA potrà assumere solo Sub-Processori che offrano adeguate garanzie di conformità delle Attività di Trattamento Affidate alle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati. A questo proposito, i Subprocessori si impegnano a rispettare obblighi equivalenti a quelli imposti a VIANOVA ai sensi del presente DPA. In particolare, i Responsabili del trattamento possono incaricare i propri Incaricati solo alle condizioni stabilite nel presente articolo.
NOME DEL SOTTOPROCESSORE | ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO ESTERNALIZZATE |
---|---|
Amazon Web Services EMEA SARL (con sede in Lussemburgo) | Hosting della piattaforma di gestione e dei relativi database |
3.8. Trasferimenti verso Paesi terzi: VIANOVA privilegerà l'hosting dei Dati Personali Affidati all'interno dello Spazio Economico Europeo, salvo specifiche istruzioni contrarie del Comune in base a leggi e regolamenti specifici a cui il Comune è soggetto. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da tali istruzioni saranno addebitati al Comune al costo reale.
3.9. Cancellazione/restituzione dei Dati personali affidati: Al termine dell'Accordo, a sua discrezione, VIANOVA dovrà (i) cancellare tutti i Dati personali affidati ancora in suo possesso o sotto il suo controllo, oppure (ii) restituire tutti i Dati personali affidati al Comune e istruire tutti i suoi Subprocessori a fare lo stesso. Il presente Articolo 3.9 non si applica ai Mobility Insights, a condizione che questi non includano intrinsecamente Dati personali affidati in forma re-identificabile. VIANOVA può anche conservare i Dati relativi all'uso e i Dati grezzi di mobilità anonimizzati dopo la fine dell'Accordo, come stabilito dall'Articolo 8.4 delle Condizioni Generali.
4. OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, è l'unico responsabile della liceità delle attività di trattamento affidate e delle proprie istruzioni in relazione alle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, compresi in particolare i principi e gli obblighi relativi a (i) accuratezza e minimizzazione dei dati personali, (ii) base giuridica delle attività di trattamento affidate, (iii) informazione degli interessati. Il Comune è inoltre l'unico responsabile della risposta alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti, come previsto dalle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati.
5. RESPONSABILITÀ
5.1. Responsabilità di VIANOVA: VIANOVA garantirà e manterrà il Comune indenne da qualsiasi reclamo, richiesta, denuncia o azione legale da parte di terzi, nonché da qualsiasi sanzione imposta al Comune da qualsiasi autorità o giurisdizione per motivi legati a una violazione del presente DPA da parte di VIANOVA, ad esempio nel caso in cui VIANOVA abbia violato le istruzioni documentate del Comune. VIANOVA rimane responsabile di diritto in relazione a qualsiasi violazione del presente DPA causata da uno qualsiasi dei suoi Subprocessori.
4.2. Responsabilità del Comune: Ai sensi del presente Accordo, il Comune accederà e visualizzerà i Dati personali affidati solo sotto forma di Mobility Insights, che non contengono identificatori unici degli interessati. Il Comune potrà tuttavia, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, decidere di combinare e/o associare i Mobility Insights con altre informazioni che consentano la re-identificazione degli interessati; VIANOVA non avrà alcuna responsabilità in tali operazioni e il Comune garantirà e manterrà VIANOVA indenne da qualsiasi reclamo o sanzione derivante da tali operazioni. Il Comune garantisce VIANOVA da qualsiasi rivendicazione, richiesta, reclamo o azione legale da parte di terzi, nonché da qualsiasi sanzione imposta a VIANOVA da qualsiasi autorità o giurisdizione per motivi legati al trattamento da parte di VIANOVA dei dati personali affidati in conformità alle istruzioni documentate del Comune. Il Comune si impegna a tenere indenne VIANOVA da eventuali costi e/o spese di qualsiasi natura sostenuti in relazione a tali rivendicazioni, richieste, reclami, azioni legali o sanzioni.
Dove posso ottenere maggiori informazioni?
Basta mettersi in contatto con noi. Siamo sempre felici di parlare!
Per qualsiasi dubbio o domanda in relazione alla presente dichiarazione GDPR, non esitate a contattarci all'indirizzo dpo@vianova.io.
Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni sul modo in cui possiamo sfruttare al meglio i dati sulla mobilità nel rispetto del GDPR!
È inoltre possibile scaricare una versione in PDF qui.